Con ns. e-mail , inoltrataVi con Posta Certificata il 10/5/2017, si richiedevano informazioni circa la riscossione dei canoni che la società 2i Rete Gas S.p,A. doveva al Comune di Sedriano, richiesta reiterata, nostro malgrado, in data 31/10/2017 ed evasa solo il 07/12/2017 da parte del Responsabile Area Lavori Pubblici.
Nella risposta si dava conto del rinnovo contrattuale tra il Comune e la citata 2iRete Gas S.p.A., a seguito del quale il Comune avrebbe dovuto introitare l'importo di 204.766,50 per il periodo 1/7/2015 - 31/12/2016 rinunciando in tal modo all'importo dovuto in ossequio al previgente contratto stipulato in data 01/07/2003.
Considerato l'orientamento giuridico, ormai consolidato, favorevole ai Comuni costituitisi in giudizio, ne citiamo solo alcuni aventi le identiche condizioni contrattuali di Sedriano: S. Giorgio su Legnano, Marcallo con Casone, Bernate Ticino, Busto Garolfo, Inveruno, Cuggiono, Nerviano i quali non rinnovando il contratto con 2iReteGas hanno invariabilmente ottenuto sentenze favorevoli e hanno già introitato gli importi reclamati previsti dai precedenti contratti,
Vi prego di precisarmi:
- perché, di fronte alla citazione da parte di 2i Rete Gas Spa avanti il Tribunale di Milano del 09/03/2016, a seguito della diffida del Comune del 26/11/2015 prot. n. 18723 riguardante il pagamento a saldo del canone dovuto a far data dal 01/07/2015, l'Amministrazione non si sia costituita in giudizio come invece fatto da tutti gli altri comuni interessati;
- se il 27/10/2016, data di stipula del nuovo contratto con la società 2i Rete Gas Spa, fosse possibile ed in base a quale norma, per il Comune di Sedriano procedere legalmente a tale sottoscrizione considerato l'esistenza della normativa istitutiva degli ambiti e, in considerazione di quanto previsto D.Lgs 93/2011 art. 24 comma 4 (a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46 - bis , comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ), che impedisce alle amministrazione di procedere all'individuazione di un nuovo Gestore o al rinnovo con l'attuale dovendo necessariamente procedere all'affidamento del servizio sulla base della gara d'Atem.
- quale fosse stata prevedibilmente l'entità annua del "vecchio" canone derivante dal contratto del 2003 (anche in base alle entrate del canone per le annualità 2013 e 2014) e quale invece quella prevista nel rinnovo del 27/10/2016;
- Se all'attualità esistono procedimenti e di quale natura per il "recupero" di quanto dovuto considerato che nella citata Vs. risposta del 07 dicembre u.s. mi veniva comunicato come "l'Ente sta valutando le possibili strade da percorrere al fine dell'ottenimento di quanto previsto dall'originario contratto datato 01/07/2003" e se da questa affermazione possa scaturire e/o prefigurarsi un danno erariale nei confronti del comune.
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