mercoledì 19 marzo 2014

Sua "incandidabilità" Alfredo Celeste

Venerdì mattina, passeggiando nel nostro amato paese, ci balzava all'occhio la locandina di Settegiorni dove veniva evidenziato il titolo  "Contrordine: Celeste potrà candidarsi a Sindaco : «E lo farò»".

Così a prima vista sembrava quasi che la richiesta dell'avvocatura dello stato di incandidabilità nei confronti di Celeste fosse stata annullata. Ma andando a leggere l'articolo, più che un contrordine era una controinterpretazione del caro Alfrè.
Infatti l'ex sindaco dichiarava : «La legge prevede che, nel caso di accertata incandidabilità, bisogna saltare la prima tornata elettorale, successiva allo scioglimento, che si svolge nella Regione». Quindi, quella di quest'anno, quando si vota alle amministrative e alle europee. Ragion per cui non può candidarsi in uno dei Comuni al voto quest'anno (cosa che per ovvie ragioni non farebbe comunque), ma l'anno prossimo potrebbe proporsi ancora come primo cittadino a Sedriano».
La cosa ci è subito parsa un po' ridicola e paradossale, ma noi come al solito, non parliamo mai per sentito dire, ma ci documentiamo entrando sempre nel merito.
Così, siamo entrati nei contenuti, e armati di santa pazienza abbiamo fatto alcune ricerche.

L'articolo a cui si riferisce Celeste è il 143 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), e precisamente il comma 11, che così recita : Fatta  salva  ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente  prevista, gli  amministratori  responsabili  delle  condotte  che  hanno  dato  causa allo  scioglimento  di  cui  al  presente  articolo  non  possono essere  candidati alle  elezioni  regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,  che si  svolgono  nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato  dallo scioglimento,  limitatamente  al  primo turno elettorale successivo allo  scioglimento stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia  dichiarata con  provvedimento definitivo.  (…).
Il tema è di stretta attualità considerato che la nuova scrittura dell'art. 143 del TUEL risale a qualche anno addietro e le sentenze di incandidabilità sono anch'esse piuttosto recenti così che la giurisprudenza in materia non si è ancora assestata.

L'incandidabilità limitata al "primo turno elettorale successivo allo scioglimento", va intesa come ricandidabilità non appena concluso il periodo di commissariamento straordinario e ciò perché di rado avviene che nel lungo periodo di commissariamento (18+6) non si indichi una tornata elettorale amministrativa nella regione di appartenenza. Altrimenti, l'inibitoria sembrerebbe già superata al momento stesso in cui sono indette le prime elezioni successive allo scioglimento di quel comune commissariato.
Infatti alla parola "scioglimento" bisogna attribuire il significato di "periodo in cui l'ente è rimasto senza organi elettivi in conseguenza dello scioglimento".

Ma questa non è una nostra interpretazione, ma una sentenza del Tribunale di Nola del dicembre 2011
"… La ratio normativa mira a garantire  un elettorato  passivo scevro da contaminazioni e condizionamenti con ambienti della  malavita organizzata: quindi la norma impone una sorta di misura preventiva immediata successiva allo scioglimento, come risposta diretta allo stesso. Evidentemente, fatta questa premessa ,  sarebbe irragionevole pensare che, la richiesta misura possa incorrere in sopravvenuta improcedibilità, se nelle more del procedimento ex art. 143 sopravvengono, di fatto, turnazioni elettorali, tenuto conto che  nell'ambito del procedimento è assolutamente fisiologico e doveroso  che ricorrano  esigenze di acquisizione probatoria o di instaurazione del contraddittorio con i relativi tempi.
 E' piuttosto ragionevole ritenere che la misura va riferita al turno elettorale successivo alla pronuncia assumendo il principio giuridico generale di cristallizzazione delle circostanze di fatto che sussistono al momento della domanda. La interpretazione strettamente letterale, infatti, della norma può rischiare di rendere non efficace la norma stessa e di fare in modo che i tempi della politica , in concreto , possano condizionare ed inficiare gli esiti della giustizia con specifico riferimento alla modalità attuativa della norma in esame. Alla luce quindi di tale rilievo è destituito di fondamento la eccezione di improcedibilità svolta da  xxxx xxxxx ( …)"

Quindi in parole più semplici, il turno successivo è inteso come il primo utile dell'ente coinvolto, quello che si svolge appena terminato il periodo di commissariamento, ovvero nel 2015.

Dopo di ché facciamo una piccola riflessione.
In altri stati ci si dimette per non avere pagato un canone o per un tesi di laurea copiata. In Italia invece no. Per esempio, ricordiamo che l'ex sindaco di Sedriano non si è mai dimesso nonostante sia stato arrestato per corruzione e  sia stato tre mesi agli arresti domiciliari. Ricordiamo anche che è stato la causa dello scioglimento per infiltrazione mafiose del consiglio comunale (primo in Lombardia), è stato rinviato a giudizio sempre per corruzione nell'inchiesta "Grillo Parlante", ha una richiesta pendente di sorveglianza speciale (tre anni) avanzata dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) poiché ritenuta persona socialmente pericolosa, e per ultimo l'avvocatura dello stato ha chiesto la sua incandidabilità alle prossime elezioni.
E lui vorrebbe di nuovo candidarsi …
Lasciamo a voi ogni tipo di considerazione.
Con affetto.


Sinistra di Sedriano  

3 commenti:

  1. Potrebbe candidarsi alle europee... Come il suo spirito guida. Pare che cercare di fuggire a Bruxelles, per i pregiudicati, sia la moda del momento...

    Un sedrianese non colluso.

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  2. Ma il vostro ex sindaco, continua a credere di essere un perseguitato? Come il famoso pregiudicato ? Ma dai......
    Non ha nemmeno Dudù !

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  3. Invece che continuare a fare patetici proclami, farebbe meglio a ritirarsi i e riflettere a lungo sulle porcate commesse negli ultimi anni.

    Efrem

    RispondiElimina

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