Venerdì
mattina, passeggiando nel nostro amato paese, ci balzava all'occhio la
locandina di Settegiorni dove veniva evidenziato il titolo "Contrordine:
Celeste potrà candidarsi a Sindaco : «E lo farò»".
Così
a prima vista sembrava quasi che la richiesta dell'avvocatura dello stato di
incandidabilità nei confronti di Celeste fosse stata annullata. Ma andando a
leggere l'articolo, più che un contrordine era una controinterpretazione del caro Alfrè.
Infatti
l'ex sindaco dichiarava : «La legge
prevede che, nel caso di accertata incandidabilità, bisogna saltare la prima
tornata elettorale, successiva allo scioglimento, che si svolge nella Regione».
Quindi, quella di quest'anno, quando si vota alle amministrative e alle
europee. Ragion per cui non può candidarsi in uno dei Comuni al voto quest'anno (cosa che per
ovvie ragioni non farebbe comunque), ma l'anno prossimo potrebbe proporsi
ancora come primo cittadino a Sedriano».
La
cosa ci è subito parsa un po' ridicola e paradossale, ma noi come al solito,
non parliamo mai per sentito dire, ma ci documentiamo entrando sempre nel
merito.
L'articolo a cui si riferisce Celeste è il 143 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), e precisamente il comma 11, che così recita : Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo. (…).
Il
tema è di stretta attualità considerato che la nuova scrittura dell'art. 143
del TUEL risale a qualche anno addietro e le sentenze di incandidabilità sono
anch'esse piuttosto recenti così che la giurisprudenza in materia non si è
ancora assestata.
L'incandidabilità
limitata al "primo turno elettorale
successivo allo scioglimento", va intesa come ricandidabilità non
appena concluso il periodo di commissariamento straordinario e ciò perché di
rado avviene che nel lungo periodo di commissariamento (18+6) non si indichi
una tornata elettorale amministrativa nella regione di appartenenza. Altrimenti,
l'inibitoria sembrerebbe già superata al momento stesso in cui sono indette le
prime elezioni successive allo scioglimento di quel comune commissariato.
Infatti
alla parola "scioglimento"
bisogna attribuire il significato di "periodo
in cui l'ente è rimasto senza organi elettivi in conseguenza dello scioglimento".
Ma
questa non è una nostra interpretazione, ma una sentenza del Tribunale di Nola
del dicembre 2011
"… La ratio normativa mira a
garantire un elettorato passivo scevro da contaminazioni e condizionamenti
con ambienti della malavita organizzata:
quindi la norma impone una sorta di misura preventiva immediata successiva allo
scioglimento, come risposta diretta allo stesso. Evidentemente, fatta questa premessa
, sarebbe irragionevole pensare che, la
richiesta misura possa incorrere in sopravvenuta improcedibilità, se nelle more
del procedimento ex art. 143 sopravvengono, di fatto, turnazioni elettorali,
tenuto conto che nell'ambito del
procedimento è assolutamente fisiologico e doveroso che ricorrano
esigenze di acquisizione probatoria o di instaurazione del
contraddittorio con i relativi tempi.
E'
piuttosto ragionevole ritenere che la misura va riferita al turno elettorale
successivo alla pronuncia assumendo il principio giuridico generale di
cristallizzazione delle circostanze di fatto che sussistono al momento della
domanda. La interpretazione strettamente letterale, infatti, della norma può
rischiare di rendere non efficace la norma stessa e di fare in modo che i tempi
della politica , in concreto , possano condizionare ed inficiare gli esiti
della giustizia con specifico riferimento alla modalità attuativa della norma
in esame. Alla luce quindi di tale rilievo è destituito di fondamento la
eccezione di improcedibilità svolta da
xxxx xxxxx ( …)"
Quindi
in parole più semplici, il turno successivo è inteso come il primo utile
dell'ente coinvolto, quello che si svolge appena terminato il periodo di
commissariamento, ovvero nel 2015.
Dopo
di ché facciamo una piccola riflessione.
In
altri stati ci si dimette per non avere pagato un canone o per un tesi di
laurea copiata. In Italia invece no. Per esempio, ricordiamo che l'ex sindaco
di Sedriano non si è mai dimesso nonostante sia stato arrestato per corruzione
e sia stato tre mesi agli arresti
domiciliari. Ricordiamo anche che è stato la causa dello scioglimento per
infiltrazione mafiose del consiglio comunale (primo in Lombardia), è stato
rinviato a giudizio sempre per corruzione nell'inchiesta "Grillo
Parlante", ha una richiesta pendente di sorveglianza speciale (tre anni)
avanzata dalla DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) poiché ritenuta persona
socialmente pericolosa, e per ultimo l'avvocatura dello stato ha chiesto la sua
incandidabilità alle prossime elezioni.
E
lui vorrebbe di nuovo candidarsi …
Lasciamo
a voi ogni tipo di considerazione.
Con
affetto.
Sinistra
di Sedriano
Potrebbe candidarsi alle europee... Come il suo spirito guida. Pare che cercare di fuggire a Bruxelles, per i pregiudicati, sia la moda del momento...
RispondiEliminaUn sedrianese non colluso.
Ma il vostro ex sindaco, continua a credere di essere un perseguitato? Come il famoso pregiudicato ? Ma dai......
RispondiEliminaNon ha nemmeno Dudù !
Invece che continuare a fare patetici proclami, farebbe meglio a ritirarsi i e riflettere a lungo sulle porcate commesse negli ultimi anni.
RispondiEliminaEfrem